Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9377 del 11 giugno 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione dell'esecuzione per rinuncia del creditore e i provvedimenti consequenziali ad essa, č esperibile il rimedio del reclamo al collegio qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'estinzione e la legittimitā del provvedimento che conceda o neghi l'estinzione stessa, mentre esso va impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi qualora — come nel caso di specie — si contesti la legittimitā dei provvedimenti consequenziali adottati e quindi degli effetti dell'estinzione stessa. (Nella specie, in particolare, l'aggiudicatario del bene sottoposto ad esecuzione contestava la legittimitā della revoca della aggiudicazione e la disposta restituzione delle somme da lui versate in relazione all'aggiudicazione stessa, chiedendo invece il trasferimento del bene espropriato, ex art. 586 c.p.c.).

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