Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5789 del 17 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione agli atti esecutivi, la disposizione di cui all'art. 630, ultimo comma, c.p.c. si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattivitā delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensė a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali ; ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 1 legge n. 302 del 1998 ), per omesso deposito della documentazione prescritta (nel caso, estratto del catasto e delle mappe censuarie ; certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 legge n. 47 del 1985 ; certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative a bene immobile pignorato ) o del certificato notarile sostitutivo, č ammesso reclamo al collegio, che provvede in camera di consiglio con sentenza.

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