Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 19858 del 28 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Le questioni concernenti l'ammissibilitą dell'intervento nel processo esecutivo vanno delibate dal giudice dell'esecuzione, d'ufficio od a seguito di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, con riferimento alla doglianza concernente l'illegittimitą del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, i rimedi astrattamente invocabili sono il reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, a seconda che si ritenga il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato sul presupposto di una delle ipotesi tipiche di estinzione del processo esecutivo, ovvero al fine di pervenire alla cosiddetta estinzione atipica del processo esecutivo. Pertanto, essendo previsti avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'inammissibilitą dell'intervento del creditore in una procedura esecutiva immobiliare, nonché l'estinzione della stessa procedura esecutiva, i rimedi sopra detti, č da escludere che essa abbia il carattere di definitivitą, che č condizione necessaria per l'esperibilitą del ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost..

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