Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14812 del 4 settembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, dichiarativi dell'estinzione del processo, sono soggetti al controllo previsto dall'art. 630 c.p.c. (e cioč il reclamo al collegio, il quale provvede con decreto che ha natura di sentenza appellabile, e non ricorribile per cassazione), a nulla rilevando la causa dell'estinzione. La suddetta procedura č pertanto applicabile anche nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo per omesso deposito nei termini della documentazione da allegare all'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 567, comma secondo, c.p.c.

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