Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4478 del 20 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, accertata con sentenza l'esistenza del credito del debitore verso il terzo, il debitore, qualora intenda sostenere che il creditore ha lasciato inutilmente decorrere il termine per la prosecuzione del processo (art. 630 c.p.c.), può proporre la relativa eccezione sino a quando, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito (artt. 552 e 553 c.p.c.), non si sia conclusa la fase processuale successiva a quella di accertamento del credito medesimo (sempreché l'indicato debitore abbia ricevuto comunicazione della ripresa del processo esecutivo e della fissazione di un'udienza, dato che questa avrebbe potuto sfociare nell'assegnazione del credito e nella conseguente preclusione ad opporre l'eccezione d'estinzione del processo medesimo).

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