Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1696 del 23 gennaio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

L'eccezione di estinzione del processo esecutivo, avendo ad oggetto una vicenda processuale non rilevabile d'ufficio, ma rimessa al potere dispositivo della parte, non richiede per la sua esposizione l'adozione di formule sacramentali, ma esige in ogni caso l'esplicita manifestazione di volontà della parte di avvalersi dell'estinzione stessa, e, in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni, la necessità che dall'esame di esse non sia desumibile una rinuncia a quella di estinzione. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha ritenuto congruamente e logicamente motivata la sentenza impugnata che, nel confermare il rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice dell'esecuzione per il ritardo nell'annotazione della sentenza di condanna, che aveva impedito la conversione in pignoramento del sequestro conservativo di immobile, aveva attribuito alle altre difese del debitore il valore di conferma che l'esecuzione, proprio per tale causa, non era mai sorta).

(massima n. 2)

Nel giudizio di reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, il carattere pregiudiziale della relativa eccezione, sancito dall'art. 630 cod. proc. civ., va coordinato con la regola di cui all'art. 276 cod. proc. civ., il quale, nel disporre che il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio, e quindi il merito, costituisce espressione di un principio logico, oltre che giuridico, in quanto la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale può portare all'assorbimento delle questioni pregiudiziali successive o di tutte o di alcune questioni di merito, sia sotto il profilo dell'assorbimento inteso come preclusione, sia dell'assorbimento inteso come rigetto.

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