Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13571 del 21 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 627 c.p.c., nello stabilire che «il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non pił tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione» individua nella data di detta comunicazione il termine ultimo di decorrenza da cui calcolare il periodo di sei mesi entro il quale (pena l'estinzione) il processo esecutivo deve comunque essere riassunto (nonostante la possibilitą di impugnazione); ed il giudice dell'esecuzione puņ provvedere alla predetta fissazione solo rispettando tale data ultima e tale termine di sei mesi, che comunque prevalgono sulla data eventualmente pił lontana e sul termine eventualmente pił lungo fissati dal giudice medesimo. (Nella specie il giudice dell'esecuzione aveva ordinato che il processo rimanesse sospeso sino all'esito del giudizio civile relativo all'opposizione; la S.C ha confermato la sentenza d'appello, che aveva interpretato l'ordinanza nel senso che comunque il termine non poteva superare il disposto di cui all'art. 627 c.p.c., dovendosi altrimenti ritenere radicalmente nullo il provvedimento che avesse accordato un maggior termine finale di sospensione, in violazione dell'art. 153 c.p.c.).

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