Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4569 del 19 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Compete al giudice dell'esecuzione, all'esito della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, provvedere sull'istanza di revoca della sospensione e, quindi, di riassunzione del processo esecutivo, e, nel silenzio del codice, e per parallelo con la forma assumibile dal provvedimento sospensivo (art. 625, secondo comma, c.p.c.), anche il provvedimento relativo va adottato con la forma del decreto e con contraddittorio posticipato.

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