Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9682 del 24 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione presso terzi, qualora all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo il debitore si costituisca e proponga opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la rimessione delle parti davanti al tribunale competente per valore, ai sensi dell'art. 616 stesso codice, resta ferma la competenza del pretore, quale giudice dell'esecuzione, a pronunciarsi sull'istanza di sospensione, ancorché il detto giudice, ritenuta la competenza del tribunale a decidere sull'opposizione abbia rimesso le parti avanti a quest'ultimo.

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