Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7413 del 9 agosto 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 c.p.c. (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base del — presunto — venir meno della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, nel qual caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento, dovendosi, al contrario, ritenere tale soluzione suscettibile di ulteriore verifica, da parte del medesimo giudice, in sede di eventuale, successiva opposizione agli atti esecutivi consistente nella impugnazione dell'emanata ordinanza di sospensione, secondo il (già adottato) criterio della serietà delle questioni sollevate e, quindi, della possibilità che esse siano accolte dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione di terzo (se diversi ratione praetii).

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