Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 15965 del 20 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata, tutti gli eventi che si concretano nella sospensione o negazione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o nella sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione all'esecuzione o nella negazione del diritto di procedere all'esecuzione, impongono la sospensione in via conseguenziale del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che il "debitor debitoris" non chieda che esso continui a svolgersi. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in ragione della sopravvenuta, pur in assenza di sospensione ex art. 624 c.p.c., sentenza di definizione, in primo grado, del giudizio di opposizione all'esecuzione che aveva negato la pretesa esecutiva sulla cui base il credito del debitore verso il terzo era stato pignorato).

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