Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15909 del 13 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutivitā della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non č tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialitā tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.

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