Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2240 del 15 giugno 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il terzo opponente, il quale reclami la proprietà dei beni pignorati deducendo di averli venduti al debitore esecutato, od a familiare di lui, con patto di riservato dominio, non è tenuto — nemmeno dopo la scadenza del termine di rateazione del prezzo — a fornire altra prova, oltre quella del contratto dedotto a fondamento dell'opposizione, e spetta a chi resiste all'opposizione di provare che il pagamento del prezzo è integralmente avvenuto e che, pertanto, la vendita ha prodotto l'effetto reale del trasferimento della proprietà della cosa al compratore. Detto principio si applica anche nel caso in cui terzo opponente sia il marito convivente della debitrice, poiché egli ha l'onere di provare — nei limiti imposti dall'art. 621 c.p.c. — il suo diritto di proprietà sui beni pignorati, ma non anche l'affidamento di questi alla debitrice esecutata (affidamento atto a giustificare che tali beni, al tempo del pignoramento, erano da quella detenuti a titolo diverso da quello di proprietà), posto che nel caso indicato la detenzione od il possesso (delle cose pignorate) da parte della debitrice trova titolo proprio nel rapporto di convivenza e coabitazione coniugale.

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