Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6665 del 19 luglio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione accordi la sospensione della stessa nei casi urgenti ha la esclusiva funzione di assicurare gli effetti del provvedimento che sarà adottato, nel contraddittorio delle parti, con successiva ordinanza, per effetto della quale il decreto suddetto (contro il quale non sia stata già proposta opposizione) cessa di essere opponibile, per aver esaurito i suoi effetti, essendo la eventuale sospensione del processo da ricollegarsi al provvedimento ordinatorio temporalmente susseguente. Ne consegue che la nullità del predetto decreto non rappresenta il riflesso d'una situazione invalidante propria del processo come tale (e, quindi, idonea ad inficiare ogni atto successivo, sino alla sua definitiva rimozione), integrando, al contrario, gli estremi di una fattispecie di invalidità ad esso limitata, con la conseguenza che, non proposta specifica opposizione avverso tale decreto, la relativa nullità non può ritenersi comunicata all'ordinanza contro cui, proprio per quel motivo, l'opposizione sia stata erroneamente proposta.

(massima n. 2)

Il ricorso per cassazione, per violazione di legge, proposto avverso sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., per effetto del disposto dell'art. 618 comma secondo e terzo c.p.c. (che riconosce a tali pronunce il carattere della non impugnabilità), ma il sindacato della Corte sarà esercitabile (oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 c.p.c.) esclusivamente con riferimento alla ipotesi di mancanza (ovvero di intima contraddittorietà logica) della motivazione, nei limiti in cui vengano in questione accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale, così che possa dirsi sostanzialmente violata la norma sul contenuto della sentenza che impone al giudice di esporre anche i motivi in fatto della decisione.

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