Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7608 del 14 agosto 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

I provvedimenti indilazionabili emessi ex art. 618 c.p.c. in relazione a proposte opposizioni agli atti esecutivi hanno natura incidentale e funzione ordinatoria, con la conseguenza che essi non sono impugnabili con autonomo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo invece modificabili e revocabili dallo stesso giudice che li ha emessi e, comunque, impugnabili in presenza dei necessari presupposti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il pretore, in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. aveva disposto la riduzione della somma assegnata al creditore procedente con precedente provvedimento interinale in sede di esecuzione presso terzi).

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