Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12492 del 21 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la parte dell'ordinanza di assegnazione delle cose nell'espropriazione presso terzi che costituisce esercizio negativo del potere di differire il processo esecutivo a norma dell'art. 618, primo comma, c.p.c., dovendo tali ragioni essere svolte con l'opposizione agli atti esecutivi. Infatti, se il giudice dell'esecuzione dà corso al processo esecutivo mancando, in presenza dell'istanza della parte, di esercitare il potere previsto dall'art. 618, primo comma, c.p.c., al provvedimento che egli adotta non si può prestare una portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo che segue al provvedimento con cui il giudice ha rifiutato di differire il corso del processo esecutivo.

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