Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4472 del 27 luglio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione per la notifica del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e del decreto di comparizione delle parti, essendo espressamente dichiarato perentorio dall'art. 618 c.p.c., non è prorogabile e la sua inosservanza comporta — senza possibilità di sanatoria per la costituzione della controparte — l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche se la suddetta perentorietà non è enunciata nel decreto stesso, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono.

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