Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4957 del 2 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione agli atti esecutivi, ove il giudice dell'esecuzione abbia fissato l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 618 c.p.c., la notificazione del ricorso e del relativo decreto avvenuta dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo stabilito comporta l'inammissibilitą dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono.

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