Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4190 del 22 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, c.p.c., č applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale č ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.

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