Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2477 del 8 marzo 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo ad esecuzione inerente a credito di lavoro, il giudizio, che si instaura con il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, c.p.c., si sottrae, anche in fase d'impugnazione, al rito delle cause di lavoro, vertendosi in tema di incidente interno all'esecuzione medesima, non incluso fra le previsioni dell'art. 618 bis c.p.c.

(massima n. 2)

Nell'espropriazione forzata presso terzi l'udienza di comparizione del terzo e del creditore, fissata nell'atto di pignoramento, va tenuta anche se il creditore pignorante non si sia costituito depositando il titolo esecutivo ed il precetto, né la mancata costituzione e comparizione del creditore pignorante all'udienza determinano l'improseguibilitą dell'azione esecutiva e l'estinzione del processo dichiarabili d'ufficio, ma solo impongono che il giudice dell'esecuzione fissi una nuova udienza a norma del primo comma dell'art. 631 c.p.c., con conseguente estinzione del processo, da dichiararsi d'ufficio in base al disposto del secondo comma dello stesso articolo, ove il creditore pignorante non si presenti anche alla nuova udienza.

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