Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2021 del 19 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione di obblighi di fare o non fare, e per il caso in cui il creditore, insorgendo contro l'ordinanza del pretore determinativa delle modalitą di tale esecuzione, chieda al medesimo pretore la revoca di detta ordinanza, domandando anche una pronuncia dichiarativa dell'illegittimitą di quelle modalitą, l'inammissibilitą di quest'ultima domanda, discendente dalla scadenza del termine fissato dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, non incide sul potere-dovere di pronunciare sull'istanza di revoca, in considerazione della sua inerenza ad un provvedimento di natura ordinatoria, come tale revocabile da parte del giudice che l'ha emesso.

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