Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13914 del 28 giugno 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di compravendita di bene immobile stipulata (e trascritta nei registri immobiliari) in pendenza di giudizio di cognizione avente il medesimo ad oggetto ed al cui esito sia stato imposto un obbligo di fare mediante esecuzione di determinate opere (nel caso, demolizione), l'acquirente ha diritto a che, nell'ambito del successivo giudizio di determinazione delle modalitā dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c., gli vengano notificati il titolo esecutivo ed il precetto, al fine di essere posto in grado di svolgere in tale sede la propria attivitā difensiva.

(massima n. 2)

Nel processo esecutivo non č configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione, in quanto le posizioni soggettive sono, rispettivamente, quella di chi agisce per la realizzazione concreta del suo diritto consacrato nel titolo esecutivo e quella di chi č assoggettato all'attivitā esecutiva, con diritto soltanto di essere sentito in ordine alle modalitā dell'esecuzione.

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