Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10713 del 14 dicembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, il verbale di conciliazione giudiziale non costituisce titolo esecutivo — e la questione può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione — ai sensi dell'art. 612 c.p.c., il quale menziona, quale titolo per l'esecuzione, solo la sentenza (per tale, peraltro, dovendosi intendere, estensivamente, ogni provvedimento giudiziale di condanna), in considerazione dell'esigenza di un previo accertamento circa la fungibilità e quindi la coercibilità dell'obbligo di fare o di non fare. (Nella specie era stato chiesto l'annullamento di sentenza che aveva accolto, per una ragione di merito, un'opposizione a precetto; la S.C. sulla base degli esposti principi, ha proceduto a cassazione senza rinvio).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.