Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10959 del 6 maggio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare, il titolo esecutivo indica il risultato che deve essere raggiunto e l'ordinanza di cui all'art. 612 c.p.c. stabilisce le modalitą di ottenimento del medesimo. Ne consegue che, qualora la realizzazione del risultato richieda il rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti da parte della P.A., che si pongano come elementi strumentali al conseguimento del risultato indicato nel titolo, il giudice dell'esecuzione ha il potere di richiederli, collocandosi tale richiesta nella fase esecutiva dell'attuazione del diritto sostanziale riconosciuto con il titolo esecutivo.

(massima n. 2)

Qualora, con riguardo all'esecuzione di una sentenza di condanna alla demolizione di opere edili, in sede di comparizione delle parti davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 c.p.c. insorgano contestazioni circa la necessitą o meno del rilascio di apposita concessione amministrativa per il compimento dei lavori, ovvero in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a richiedere il provvedimento concessorio, le relative questioni non investono l'esistenza del titolo ed il diritto dell'esecutante, ma attengono alle modalitą dell'esecuzione stessa. Ne consegue che il provvedimento con cui il suddetto giudice statuisca sulle indicate questioni, cosģ come il provvedimento con cui si limiti a disporre la sospensione dell'esecuzione fino al rilascio della menzionata concessione, integrano atti del processo esecutivo, come tali non impugnabili con l'appello.

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