Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15341 del 12 luglio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito della modifica dell'art. 611 c.p.c., operata dall'art. 2, comma terzo, lettera e), del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1° marzo 2006), il giudice dell'esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 c.p.c., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

(massima n. 2)

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice dell'esecuzione che, investito di un'opposizione avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 611 c.p.c., l'abbia dichiarata inammissibile nell'erroneo presupposto che esso, anziché nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fosse impugnabile con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., qualora non indichi le ragioni che erano state poste a base dell'opposizione, limitandosi a censurare l'erronea individuazione del rimedio, deve ritenersi inammissibile perché non pone la Corte di cassazione nella condizione di esercitare il potere di decidere nel merito ove ne ricorrano i presupposti, cioé non siano necessari accertamenti di fatto per valutare le ragioni dell'opposizione.

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