Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1324 del 3 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore ipotecario, per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 602 c.p.c.) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca ma prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile. A sua volta, il terzo acquirente, allorquando l'espropriazione non sia rivolta nei suoi confronti, ha interesse a proporre opposizione di terzo all'esecuzione e chiedere in questo processo la sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione di quello pregiudiziale provocato dalla domanda trascritta di riconoscimento del suo diritto di proprietą.

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