Cassazione civile Sez. III sentenza n. 44 del 8 gennaio 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine per promuovere il giudizio di divisione nel corso del processo di espropriazione di beni indivisi, da chiunque sia stata proposta la relativa istanza, è un termine concesso a tutte le parti che hanno la possibilità di instaurarlo: al creditore precedente, cioè, non meno che al debitore. Ne consegue che per entrambe queste parti si verificano gli effetti propri della decadenza conseguente al suo inutile decorso. Nell'espropriazione dei beni indivisi, l'inattività delle parti nel promuovere il giudizio di divisione entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, determina l'estinzione del processo esecutivo, poiché questo non può essere proseguito né rimanere indefinitivamente sospeso, in attesa di un evento — quale l'inserimento del giudizio cognitivo di divisione nell'ambito dell'esecuzione come mezzo al fine del suo espletamento — che non può verificarsi. Il pagamento del debito durante la sospensione dell'esecuzione disposta perché si proceda alla divisione del bene (indiviso, pignorato), non ha alcuna rilevanza sulla prosecuzione dell'esecuzione, che continua sia pure al solo fine della liquidazione e del recupero delle spese, e pertanto non dispensa le parti dall'onere di promuovere, nel termine perentorio fissato, il giudizio di divisione.

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