Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6297 del 3 dicembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione forzata, il termine che a norma dell'art. 576 n. 4 c.p.c., deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicitą e l'incanto ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non influisce sulla validitą della vendita che abbia avuto luogo nel giorno fissato dal giudice dell'esecuzione.

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