Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12653 del 11 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione forzata immobiliare, la nullitą derivante dalla omessa pubblicitą straordinaria disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 490 c.p.c. con l'ordinanza che dispone l'incanto, idonea a riverberarsi, con effetti anche per l'acquirente, sull'atto di aggiudicazione, deve essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilitą entro il termine di decadenza di cinque giorni dall'atto di aggiudicazione (che chiude la fase dell'incanto) se emesso in presenza della parte ovvero della sua comunicazione.

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