Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1929 del 25 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si faccia valere la mancata comunicazione al debitore esecutato del decreto che fissa l'audizione delle parti e contestualmente detta, ex art. 569, stesso codice, disposizioni da osservarsi a pena di nullità, resta esperibile, attesa la natura del vizio, anche successivamente all'emissione del decreto di aggiudicazione o di trasferimento — cui siasi pervenuti nonostante il detto difetto di comunicazione — nel termine di legge decorrente non già da tale ultimo provvedimento, bensì dal momento in cui l'opponente abbia conseguito conoscenza dell'illegittima prosecuzione del procedimento, derivando, peraltro, dall'eventuale accoglimento dell'opposizione, non già l'effetto di infirmare l'avvenuto trasferimento del bene, ma solo quello di paralizzare il procedimento di distribuzione della somma ricavata.

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