Cassazione civile Sez. III sentenza n. 689 del 18 gennaio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, l'intervento dei creditori - sia ai sensi dell'art. 563 c.p.c., applicabile agli interventi avvenuti prima del 1° marzo 2006, ed abrogato dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 22, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sia ai sensi dell'art. 564 c.p.c., come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e) n. 23 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge n. 80 del 2005 - č tempestivo se avvenuto anche oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, quando, per qualsiasi causa, questa sia stata differita, sempreché sia avvenuto prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita.

(massima n. 2)

La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a base di un intervento nel processo esecutivo immobiliare, ove sopravvenuta dopo l'intervento, determina la sospensione cd. esterna del processo quando questo dovrebbe proseguire su impulso del creditore intervenuto che intenda avvalersi del suo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 564, ultimo inciso, c.p.c. (o dell'art. 566, ultimo inciso, c.p.c.); in particolare, essa impedisce, nei confronti di quest'ultimo, soltanto temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che ha diritto di compiere surrogandosi al pignorante, che al processo esecutivo abbia rinunciato.

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