Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12429 del 16 maggio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, il rigetto da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di vendita proposta ai sensi dell'art. 567 c.p.c., a causa dell'erroneità dei dati contenuti nella trascrizione del pignoramento relativamente al soggetto contro il quale la formalità risulta eseguita, tale da ingenerare una reale ed insuperabile incertezza sulla sua individuazione, non costituisce il rilievo di una nullità d'ufficio, ma attiene all'esercizio del potere di valutare la fondatezza e la ritualità delle istanze e degli adempimenti previsti nella procedura esecutiva, ed integra una forma di controllo della regolarità dello svolgimento della procedura. (Fattispecie in cui l'esecuzione risultava diretta nei confronti di una persona fisica, mentre la nota di trascrizione del pignoramento recava l'indicazione «Hotel di » priva delle generalità dell'esecutato e, inoltre, dagli atti emergeva che era stata depositata da quest'ultimo una certificazione negativa sull'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a suo carico ).

(massima n. 2)

L'esecuzione del pignoramento immobiliare delineata dall'art. 555 c.p.c. ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si attua attraverso la fase della notifica dell'atto e quella della sua trascrizione. Pertanto, la successiva rettifica, ovvero la rinnovazione di trascrizione carente o erronea, non è sufficiente alla sanatoria dell'invalidità, perché la semplice notifica dell'atto di pignoramento non ha rilevanza autonoma, indipendentemente dalla natura costitutiva o meramente dichiarativa della trascrizione stessa ; soltanto la rinnovazione sia della notifica che della trascrizione tutela in modo coerente e completo il contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, atteso che il debitore esecutato è in tal modo in grado di conoscere per intero tutti gli elementi necessari alla corretta definizione del processo esecutivo e lo stesso aggiudicatario del bene staggito beneficia della tutela prevista dall'art. 2929 c.c., che sarebbe, invece, esclusa nelle ipotesi di illegittimità dell'esecuzione.

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