Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9407 del 18 dicembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione presso terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall'art. 549 c.p.c., reticente od elusiva, sģ da favorire il debitore ad arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilitą processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualitą di parte), ma con riguardo al dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia, che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilitą per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo.

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