Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10654 del 24 aprile 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilitą che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., si produce con la notificazione al terzo dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 c.p.c., sussiste anche qualora, dopo la notifica del pignoramento di un credito vantato dal Comune esecutato nei confronti della banca esercente il servizio di tesoreria, il Comune renda la dichiarazione prevista dall'art. 113 del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77, che le somme di sua pertinenza giacenti presso il tesoriere comunale sono vincolate a fini speciali, non avendo detta dichiarazione effetto retroattivo e, quindi, non essendo opponibile al creditore procedente.

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