Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3972 del 28 ottobre 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il debitore esecutato è parte necessaria del processo in rapporto alle contestazioni originate dalla procedura esecutiva, anche se insorte tra altri soggetti, come nel caso di controversia circa la sussistenza di diritti di prelazione tra creditori, in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita dei mobili pignorati. Ciò anche nel caso in cui la persona effettivamente assoggettata all'espropriazione sia il terzo acquirente del bene, la cui alienazione sia stata revocata per frode (art. 602 c.p.c.), in quanto il debitore esecutato ha interesse alla regolare distribuzione della somma, tanto più se ad essa concorrano i creditori suoi e quelli del terzo espropriato.

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