Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10179 del 14 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il disposto degli artt. 512, 541 e 542 c.p.c. la distribuzione del ricavato della vendita forzata deve avvenire con l'accordo di tutti i creditori concorrenti, oppure in contraddittorio tra questi ed il debitore escusso, per cui in caso di controversia in sede di distribuzione, si profila tra tali soggetti una situazione di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., e ciascuno di essi deve essere convenuto in giudizio indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato oppure no alla discussione del progetto di distribuzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.