Cassazione civile Sez. III sentenza n. 98 del 16 gennaio 1952

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, adito per l'assegnazione di un credito pignorato, pronuncia detta assegnazione, rigettando «perché defatigatoria» l'eccezione del debitore pignorato diretta a contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, conserva forma e sostanza di ordinanza ex art. 507 c.p.c. e non č soggetta a regolamento di competenza; il provvedimento, infatti, per quanto attiene all'eccezione si esaurisce in una mera constatazione della improponibilitą di questa in sede di assegnazione, e della sua inefficacia in astratto a paralizzare l'assegnazione stessa, e non contiene, anche se risulta gią instaurata e pendente in altra sede opposizione all'esecuzione, alcuna pronuncia implicita sulla competenza per litispendenza o connessione.

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