Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1955 del 17 luglio 1963

(1 massima)

(massima n. 1)

La procedura di correzione degli errori materiali, nonostante sia compresa fra le norme del processo di cognizione vero e proprio (artt. 287 e ss. c.p.c.) č applicabile anche al processo esecutivo, non soltanto con riferimento alle sentenze che concludono gli episodi di cognizione dello stesso e che di fatto non siano state appellate ma anche alle ordinanze del giudice dell'esecuzione che, a norma dell'art. 487 c.p.c., sono assimilate a quelle del giudice istruttore del processo di cognizione e assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 176 e ss. (in quanto applicabili) e 186 del codice di rito, se tali ultimi provvedimenti, a prescindere dalla loro impugnabilitą, non siano pił, per essere stati eseguiti, revocabili dal giudice nell'esercizio del potere-dovere di rilevare ex officio l'eventuale invaliditą, inesistenza del provvedimento e di disporre la conseguente revoca nel limite temporale dell'avvenuta esecuzione.

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