Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5164 del 6 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'ordinanza che dispone l'incanto trova il suo momento esecutivo (art. 487 c.p.c.) nell'aggiudicazione, con la conseguenza che, finché non si sia avuta aggiudicazione, detta ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l'ha emessa (fattispecie in cui la revoca dell'ordinanza de qua era intervenuta prima del compimento dell'incanto).

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