Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 5934 del 8 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la revoca dell'aggiudicazione ex art. 487 c.p.c. opera con efficacia "ex tunc", travolgendo "ab initio" il subprocedimento di vendita (dall'avviso di vendita fino al provvedimento di aggiudicazione) e comportando il venir meno dell'obbligazione di pagare il prezzo nel termine sancito dall'ordinanza di cui all'art. 569, terzo comma, del medesimo codice, con conseguente irrilevanza, di tutte le vicende connesse all'adempimento di detta obbligazione (In applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che, accertata l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione, aveva ritenuto irrilevante l'anterioritą, rispetto ad essa, della scadenza del termine di pagamento del prezzo ed inoperante la decadenza sancita dall'art. 587 c.p.c.).

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