Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11578 del 31 maggio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, č un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattivitā processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, č possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo.

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