Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9292 del 9 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore; quando manchi la sottoscrizione, l'atto č affetto da nullitā insanabile e l'opposizione č proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica; la nullitā č, invece, sanabile quando il precetto č sottoscritto da difensore non munito di procura al momento della notifica e la denuncia del relativo vizio dā luogo ad opposizione agli atti esecutivi.

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