Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5621 del 15 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltā di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell'esecuzione. L'opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto č avvenuta comporta, peraltro, l'implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che č quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.

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