Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2409 del 7 aprile 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché la nullità della notifica del precetto — lo scopo del quale è di costituire in mora il debitore ai fini esecutivi, con la prefissione di un termine entro il quale è consentito il volontario adempimento dell'obbligazione indicata nel titolo — resti sanata dall'opposizione dell'intimato, è necessario che il giudice accerti l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto e cioè che al debitore sia stato assegnato un termine minimo di dieci giorni per adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo, senza che assuma rilievo la circostanza che lo stesso sia nella impossibilità di provvedere all'adempimento.

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