Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5515 del 29 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccessivitą della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullitą o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che č investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantitą del credito.

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