Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8164 del 22 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio ed, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti esecutivi, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 c.p.c. Conseguentemente, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto.

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