Cassazione civile Sez. III sentenza n. 828 del 3 febbraio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 478 c.p.c. — per il quale se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare la esecuzione finché quella non sia stata prestata — trova applicazione anche con riguardo al precetto, per l'inscindibile dipendenza di tale atto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, con la conseguenza che, ove sia disposta cauzione a norma della riferita disposizione, la sua mancata presentazione comporta preclusione pure per la stessa intimazione del precetto.

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