Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4012 del 21 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversia locative (alle quali sono applicabili le disposizioni previste per le controversie di lavoro in virtù del richiamo di cui all'art. 447 bis c.p.c.), il dispositivo della sentenza non costituisce un atto interno, bensì un atto a rilevanza esterna, che assume autonomo rilievo e viene ad esistenza mediante la lettura in udienza; non può perciò ritenersi che si sia avuta formazione del dispositivo prima del termine dell'udienza quando il giudice, esaurita la discussione, abbia dato lettura del dispositivo avvalendosi di uno scritto preparato in precedenza per sua annotazione ed in funzione eventualmente strumentale alla formazione dell'atto decisionale, atteso che solo la lettura costituisce il momento genetico del dispositivo, in cui esso assume rilevanza esterna e viene acquisito al processo, senza che, peraltro, possa ravvisarsi nullità della decisione per il fatto che, dopo la discussione, la lettura del dispositivo sia intervenuta immediatamente, senza soluzione di continuità, atteso che, per un verso, per il giudice monocratico la camera di consiglio equivale ad un momento di autonoma riflessione che non comporta le formalità di cui all'art. 276 c.p.c., e che, per altro verso, non è previsto a pena di nullità alcun intervallo temporale tra la conclusione dell'udienza di discussione e la lettura del dispositivo.

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