Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13419 del 29 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di merito instaurato con l'apertura della fase rescissoria dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, disciplinato dal rito delle locazioni, il locatore - opposto (che assume, o meglio conserva la veste sostanziale di attore) ha facoltā di modificare la propria domanda, formulata con l'atto di intimazione di licenza o di sfratto, entro il limite dell'art. 420, comma primo, c.p.c. (che consente la modifica delle domande giā enunciate, se ricorrono gravi motivi e previa autorizzazione del giudice), mentre č da ritenersi esclusa la possibilitā di proporre una domanda nuova rispetto a quella formulata con l'atto di intimazione.

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