Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12910 del 29 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine lavorativa importa non già una questione di natura giuridica, riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario da demandare, in quanto tale, a un consulente tecnico. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui non risulti l'indicazione con criterio specifico e tecnico del grado di inabilità, il giudice non può determinarlo applicando il criterio equitativo. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che in presenza di una c.t.u. di primo grado che aveva escluso la natura tecnopatica della malattia da cui era affetto l'assicurato e, senza disporre alcuna rinnovazione della c.t.u., aveva riconosciuto la causa professionale della patologia stessa determinando nel 14% il grado di riduzione dell'attitudine lavorativa, facendo ricorso ad un criterio equitativo).

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